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4° ARACHNODAYS   

 

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  I  In mancanza di un decreto attuativo, per determinare l’appartenenza di aracnidi a specie di importanza medica così come indicato dalla L. 213/2003, sarà utilizzata la lista A “Aracnidi vietati” (vedi sotto), così come determinati nel 2004 dalla Commissione di Esperti costituita presso il Ministero della Salute, pertanto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 1 agosto 2003, n. 213, non sono ammessi nei locali della manifestazione specie di aracnidi appartenenti ai seguenti generi:

 

 

            ORDINE: ARANEAE

             

        Sottordine Mygalomorphae (Orthognatha)

                                          

        Famiglia      DIPLURIDAE

                   Genere Trechona (tutte le specie)

 

        Famiglia      HEXATHELIDAE

                   Genere Atrax (tutte le specie)

                               Hadronyche (tutte le specie)

                               Macrothele (tutte le specie)

 

        Famiglia      ACTINOPODIDAE

                   Genere Missulena (tutte le specie)

 

        Famiglia      THERAPHOSIDAE

                   Genere Harpactirella (tutte le specie)

                                                             

        Sottordine Labidognatha  (Araneomorfi)

                       

Famiglia           MITURGIDAE                           

Genere Cheiracanthium (tutte le specie)

 

Famiglia           CTENIDAE

Genere Ctenus (tutte le specie)

             Phoneutria (tutte le specie)

 

Famiglia           SICARIIDAE                                                                                                                             
 Genere            Loxosceles (tutte le specie)

                                                        Sicarius (tutte le specie)

 

Famiglia           THERIDIIDAE

                        Genere Latrodectus (tutte le specie)

 

ORDINE SCORPIONES

                                                          

Famiglia           BUTHIDAE

                        Genere: tutti

 

Famiglia           DIPLOCENTRIDAE

                        Genere Nebo (tutte le specie)

 

Famiglia           SCORPIONIDAE

                        Genere Hemiscorpius (tutte le specie)

 

 


 

Animali - Custodia e detenzione - Pericolosità della specie - Responsabilità penale


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 6, commi 1 e 4, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modificazioni (detenzione di animali pericolosi per la salute e per l'incolumità pubblica), il giudice non deve compiere alcuna valutazione circa la pericolosità in concreto degli animali detenuti, dovendosi questa desumere solo dall'inserimento della specie cui essi appartengono nel decreto emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 6, nulla rilevando, poi, una volta che tale elemento risulti accertato, le modalità di custodia degli animali, la cui inadeguatezza può solo costituire indice della gravità della condotta (nella specie, trattavasi della detenzione di due leoni).


*Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2004, n. 14426 (ud. 11 febbraio 2004) Ric. ChiaroTti. (Mass. Redaz.). (L, 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6) (1), in Riv. pen 2004, 613.

 

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TESTO DEL DECRETO convertito in legge il 01/08/2003 convertito con modifiche dalla Legge 1 agosto 2003, n.213., in vigore dal 13/08/2003

Gazzetta Ufficiale N. 153 del 04 Luglio 2003

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n.159

Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie
di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni
di allarme sociale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di includere anche
gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie
animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in
ragione della particolare pericolosita' per l'incolumita' e la salute
pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole
e forestali e con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita'
e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici,
ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono
arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti
per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per
l'incolumita' pubblica.
2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare,
esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le
esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina
sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.
3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150.


Art. 2.
1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli


LEGGE 1 agosto 2003, n.213. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo. (GU n. 185 del 11-8-2003)

Testo in vigore dal: 12-8-2003 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli


Testo in vigore dal: 12-8-2003 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, n. 159 All'art. 1: al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»; al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo e' di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Vuoi saperne di più? Vuoi conoscere le sanzioni per gli inadempienti? Leggi il testo della Legge 150/92   (clicca qui)